Monitorare la capacità di pagare i debiti dei successivi 12 mesi con i dati consuntivi

ADEGUATI ASSETTI D’IMPRESA E CODICE DELLA CRISI

L’assetto dell’impresa è adeguato alle nuove prescrizioni dell’art. 2086 c.c. a seguito dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa il 15 luglio 2022?
Siamo sinceri, non appena hai letto questo quesito hai pensato “per la maggioranza dei miei clienti, certamente no!”.
Ma di cosa stiamo parlando?

Adeguati assetti e previsioni di legge

Dal combinato disposto dell’art. 2086 c.c. e dell’art. 3 del Codice della Crisi d’impresa (D.Lgs. n. 14/2019) emerge come l’imprenditore collettivo debba istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato anche ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi al fine di poter assumere, senza indugio, idonee iniziative. Gli assetti devono consentire di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi.

Questo è il passaggio che suscita le maggiori preoccupazioni (e perplessità) tra i consulenti, consapevoli che le dimensioni ridotte della grande maggioranza delle imprese italiane può comportare l’impossibilità, in molti casi, di adottare i migliori strumenti per monitorare l’equilibrio finanziario.

Adeguati assetti: caratteristiche che rendono l’assetto di impresa compliant alla disciplina di legge

Se dovessi rispondere a questa domanda di uno studente universitario: quali caratteristiche deve presentare un assetto per poter essere ritenuto adeguato?

Non avrei difficoltà a individuare le caratteristiche di un assetto che possa essere ritenuto adeguato sul piano organizzativo, amministrativo e contabile e, in modo particolare, in linea con la prescrizione di monitorare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale.

L’impresa deve dotarsi di un adeguato sistema di controllo interno e di controllo di gestione, monitorare gli elementi che potrebbero compromettere la competitività dell’impresa. Partendo dai fattori qualitativi (es. rischio obsolescenza prodotti, clima aziendale, ecc.) per poi passare agli strumenti quantitativi, con l’implementazione di strumenti forward looking (l’ho scritto perché è un’espressione che piace) , come l’analisi di bilancio e il budget di tesoreria dei successivi 12 mesi mensilizzato e costantemente aggiornato.

Piutost che nient, l’è mei piutost!

Il mondo che ci circonda non è ideale, molte imprese non hanno “visibilità” del proprio fatturato oltre qualche mese, alcune non dispongono né della necessaria sensibilità del vertice, né di adeguate competenze interne per monitorare e aggiornare costantemente il budget di tesoreria mensilizzato.

E si tratta di un’attività che non può essere esternalizzata al consulente, come avviene molto di frequente per la tenuta della contabilità e/o la redazione del bilancio.

Adeguati assetti e analisi di dati consuntivi

Ma è indispensabile ricorrere al budget per poter affermare di avere dotato l’impresa di un assetto adeguato a verificare la capacità di fronteggiare i pagamenti dei successivi 12 mesi?
Questa è la domanda delle domande. Secondo me, e non soltanto, la risposta è no.

Premessa per i “puristi”. Questa non è una lezione accademica ma, come avviene spesso nel mondo reale, che deve fare i conti con la situazione di partenza, una riflessione su come trovare un compromesso tra quanto bisognerebbe fare in un mondo ideale per avere assetti adeguati (il budget di tesoreria mensilizzato) e quanto è possibile fare nel contesto delle PMI italiane.

Perché diversamente la vera alternativa (o meglio, il rischio) è continuare in molti casi a non fare nulla. E in tali situazioni la nuova disciplina di legge rischia di trasformarsi da uno strumento propositivo volto a consentire l’emersione anticipata della crisi, a uno strumento unicamente utile in caso di default dell’impresa (e non solo, anche in altre situazioni, come nel caso di liti tra i soci) ad attribuire nuove e rilevanti responsabilità agli amministratori (e ai Sindaci).

Si potrebbe partire dall’analisi del CCN e dal CCNO determinato su dati consuntivi (aggiornati su base trimestrale) e poi fare dei ragionamenti, senza alcune pretesa di esaustività, ve ne propongo uno, estratto dal mio ultimo libro: Come valutare la performance dell’impresa, per chi fosse interessato ci sono 5 differenti edizioni, qui la presentazione e l’estratto gratuito.

Estratto da: Come valutare la performance dell’impresa

Si sente spesso affermare che l’analisi dell’equilibrio finanziario di breve periodo attraverso gli indici e margini determinati sui bilanci consuntivi non consente di giungere a conclusioni molto affidabili, perché è un po’ come «guidare guardando lo specchietto retrovisore».

Il limite di tale approccio è rappresentato dal fatto che valutare l’equilibrio finanziario prospettico analizzando dati consuntivi non consente di tenere conto dell’effetto che produrranno sull’equilibrio finanziario le operazioni del successivo esercizio.

Come è possibile ovviare?
È necessario valutare la situazione finanziaria di breve periodo in equilibrio con una certa prudenza.

Ad esempio, è ragionevole ritenere che la gestione dei successivi 12 mesi non presenterà squilibri finanziari, se dall’analisi retrospettica emerge un «margine» ampio di liquidità prospettica rispetto agli impegni finanziari, così da poter mantenere una situazione di equilibrio anche in caso di peggioramento della situazione finanziaria nel successivo esercizio.

Naturalmente tali analisi devono comunque essere affiancate, anche in assenza di un budget, da una stima di “tenuta” dei ricavi prospettici.

Inoltre, per una valutazione più affidabile, è bene che l’impresa predisponga bilanci periodici, ad esempio su base trimestrale (o mensile), così da valutare l’equilibrio finanziario sulla base di dati recenti.

ccn e capacità di fronteggiare i debiti dei successivi 12 mesi

Esempio.
L’impresa Alfa, con una buona redditività e solidità patrimoniale, presenta il seguente SP riclassificato secondo il criterio finanziario. I debiti finanziari sono integralmente rappresentati dall’utilizzo del fido bancario. L’impresa dispone di un fido di 400 e alla data di chiusura l’utilizzo è pari a 20/400 = 5%.  

Attivon.Passivon.
……………..
Attivo corrente
  ……………….. 
Magazzino70Passività correnti 
Crediti140di cui operative120
Liquidità immediate10di cui finanziarie20

Margine di tesoreria: 140+10-140 = 10

Capitale circolante netto: 220-140 = 80  

La situazione finanziaria di breve periodo è in equilibrio, ma si tratta di una valutazione ex post e quindi non è detto che tale equilibrio sarà mantenuto nel successivo esercizio.

bisogna però avere un margine di sicurezza

Nel caso di specie, però, c’è un elevato «margine di sicurezza» che consente di giungere alla conclusione che ragionevolmente, l’impresa non incontrerà difficoltà nel fronteggiare gli impegni finanziari dei successivi 12 mesi.

Intanto l’impresa dovrebbe essere in grado di fronteggiare gli impegni finanziari senza dover utilizzare le proprie rimanenze, considerato il margine di tesoreria positivo.

Inoltre, il CCN è positivo per 80, il corrispondente indice di disponibilità è pari a 1,57. Pertanto, si stima liquidità in entrata del 57% superiore a quella in uscita.

Infine, tali valori non tengono conto del fatto che tra le passività correnti vi è un modesto utilizzo del fido aziendale. In ragione dell’equilibrio economico e patrimoniale, non è ipotizzabile che le banche non saranno disponibili a rinnovare tale fido.
Conseguentemente, l’impresa nel successivo esercizio disporrà anche di una consistente ulteriore somma (400-20 alla data di chiusura) rappresentata dal fido bancario, per fronteggiare gli impegni finanziari.

per i bilanci consuntivi meglio una periodicità trimestrale

Per un’analisi affidabile, il calcolo di tali indicatori dovrebbe avvenire su bilanci trimestrali, così da effettuare la valutazione su dati sempre non troppo datati.

Le imprese, alla luce dell’art. 2086 c.c., devono monitorare nel corso dell’esercizio la capacità di fronteggiare i debiti dei successivi 12 mesi. L’analisi per margini e indici su bilanci trimestrali potrebbe rappresentare una valida alternativa per le imprese non in grado di predisporre budget attendibili.

In considerazione del fatto che si effettua la valutazione dell’equilibrio finanziario su dati consuntivi e non previsionali, in assenza di una adeguata eccedenza della liquidità prospettica rispetto agli impegni finanziari assunti, non è possibile giungere a simili conclusioni.

In tale valutazione, inoltre, è sempre necessario preliminarmente da parte dell’amministratore valutare se vi sono segnali tali da indurre a ritenere probabile che la gestione futura sarà differente rispetto a quella dell’ultimo esercizio.

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