Potranno non iscrivere gli ammortamenti nel bilancio 2020 solo le imprese che hanno subito un impatto negativo da COVID-19 ?

Lo stop agli ammortamenti 2020 è per tutti oppure soltanto per chi ha subito una contrazione dei ricavi a causa della pandemia?
Ho lanciato un sondaggio LinkedIn e le risposte alternative a tale quesito sono le seguenti:

  • Si
  • No
  • Lo dovrebbe definire l’OIC

Hanno partecipato in 132, il 32% si è espresso per il “Si”, il 30% per il “No” ed è quindi prevalsa con il 38% la risposta “lo dovrebbe definire l’OIC”.

STOP agli ammortamenti 2020 per tutti o no, come rispondere

L’iter da seguire in generale per risolvere un qualunque dubbio relativo ad una norma sul bilancio è il seguente:

  1. analisi del testo della norma di legge
  2. lettura della relazione illustrativa
  3. analisi dei documenti interpretativi dell’OIC
  4. analisi della dottrina
  5. conclusioni

1. Estratto della norma di legge (art. 60, L. 126/2020)

I soggetti OIC “nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono,(…), non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (…)“.
(…) “Tale misura, in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.

La nota integrativa dà conto delle ragioni della deroga, nonché dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

La norma non individua specifici requisiti per poter non iscrivere gli ammortamenti, sono esclusi soltanto i soggetti IAS/IFRS.
Potrebbe forse sollevare un dubbio la previsione normativa di dare conto, nella nota integrativa “delle ragioni della deroga”.
Un’impresa che non ha subito alcun effetto negativo da Covid-19 potrebbe essere in difficoltà ad identificare le motivazioni che hanno indotto ad applicare la deroga.

2. Relazione illustrativa

Nel nostro caso non è utile, in quanto i commi dell’art. 60 relativi a tale misura sono stati inseriti nell’iter di conversione del DL. La norma pertanto non è commentata nella relazione illustrativa. La relazione sarebbe stata utile per comprendere la finalità del legislatore, ma in ogni caso quello che fa fede è quanto riportato nella norma stessa e non nella relazione di accompagnamento.

3. analisi dei documenti interpretativi dell’OIC

Al momento l’OIC non ha ancora pubblicato documenti su tale norma. Non è pertanto al momento possibile conoscere l’opinione dell’OIC.

4. Analisi della dottrina sullo stop agli ammortamenti 2020

La norma è recente, pertanto gli articoli che hanno approfondito il tema sono in numero limitato.

5. Conclusioni

La “ratio” della norma (fatico ad utilizzare questo termine) è indubbiamente quella di supportare i risultati d’esercizio ed i patrimoni netti delle imprese colpite dalla pandemia. Ciò premesso, per rispondere al quesito bisogna necessariamente partire dal testo della norma di legge.
E la norma di legge non preclude la possibilità di non iscrivere fino al 100% degli ammortamenti a chi non ha subito effetti negativi da Covid-19.
A differenza di altri provvedimenti approvati nel 2020 per contrastare la pandemia, non sono richiesti particolari requisiti per poterla applicare.

Un dubbio potrebbe sorgere in relazione alla richiesta di riportare nella nota integrativa le “ragioni della deroga”, ma non ritengo che tale previsione di legge sia sufficiente per concludere che sia preclusa la possibilità di applicare la norma alle imprese che non hanno subito effetti negativi dal Covid-19.
Ci sono poi imprese che pur non avendo subito una contrazione dei ricavi, potrebbero obiettare che hanno dovuto sostenere oneri per adottare le misure anti Covid-19 (sicurezza sul lavoro, smart working, ecc.).
Nemmeno la relazione illustrativa, che in questo caso non affronta il tema, sarebbe stata utile per rispondere al quesito, in quanto la norma non richiede di avere subito effetti negativi dalla pandemia.
Un’interpretazione in tal senso originerebbe anche problemi applicativi, in quanto comporterebbe l’esigenza di definire il livello di effetto negativo da Covid-19 che consentirebbe di applicare la norma (riduzione dei ricavi dell’X%?).

IL ruolo dell’OIC

L’OIC, se si occuperà del tema, non potrà che “limitarsi” ad illustrare come interpretare la norma. Non potrà “andare oltre” le previsioni di legge.
Il documento sarebbe particolarmente utile per fornire indicazioni su come risolvere i numerosi problemi applicativi originati dalla norma stessa (come effettuare l’impairment test in primis!)
Ma anche l’OIC, se la norma non preclude in alcun modo la possibilità di non scrivere agli ammortamenti a chi non ha subito contraccolpi dalla pandemia, non potrebbe introdurre vincoli non presenti nella legge.

Riflessioni conclusive sugli ammortamenti 2020

Nonostante io sia fortemente contrario a tale norma di legge, talvolta gli addetti ai lavori cercano di “metterci una pezza” in via interpretativa.
Le norme si applicano così come sono scritte, se non piacciono, tuttalpiù si modificano. Non ritengo che sia corretto cercare di “dare un senso” ad una norma che “un senso non ce l’ha!”.
Capitò lo stesso quando fu abolito l’obbligo del Collegio sindacale nelle Srl nel 2012.
L’assurdità della norma (non tanto perché abolì il Collegio quanto per l’ingiustificabile differenza tra disciplina dei controlli legali tra S.p.A. e S.r.l.) indusse (presumibilmente) alcuni prestigiosi Consigli Notarili ad affermare che almeno un Sindaco unico, in presenza dei presupposti di cui all’art. 2477 c.c., fosse da ritenere obbligatorio. Ma non è così. La norma non lo prevede affatto. Da allora in tanti abbiamo criticato l’art. 2477 c.c. ma, a distanza di otto anni, non è ancora stato corretto.

Ritenere che possano non scrivere gli ammortamenti 2020 soltanto coloro che hanno subito una contrazione dei ricavi è, a mio parere, un esempio di tentativo di dare senso ad una norma che senso non ce l’ha.
La norma discrimina chi ricorre al leasing rispetto a chi acquista con finanziamento, così come discrimina tra settori e persino all’interno del medesimo settore.
Un legislatore consapevole del ruolo del bilancio nel rappresentare lo stato di salute di un’impresa, a mio parere, non avrebbe introdotto una norma simile.
Ma la norma è stata approvata, pertanto tutti hanno il diritto di applicarla, a condizione di applicarla in modo corretto!
Va infatti riconosciuto al legislatore che (almeno questo) in caso di non iscrizione degli ammortamenti, ha previsto che nella nota integrativa si illustri “l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio”.

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