Approvazione del Bilancio entro giugno: un vantaggio?

L’approvazione del bilancio deve avvenire entro 120 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio (fine aprile per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare).

L’approvazione entro i maggiori termini

Gli amministratori, però, in presenza di una specifica previsione statutaria (nelle società non quotate), possono derogare al termine ordinario e convocare l’assemblea entro il maggior termine di 180 giorni nelle seguenti ipotesi (art. 2364 c.c.):

  • obbligo di redazione del bilancio consolidato;
  • quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società`.

Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi” è un proverbio che in molti dovremmo stampare e posizionare in bella vista sulla scrivania e che ben si adatta alla possibilità di approvare i bilanci ricorrendo ai maggiori termini.

L’approvazione del bilancio e COVID19

Nel 2019, eccezionalmente, in base all’art. 106 del DL n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 co. 2 c.c. (per le Spa) e 2478-bis co. 1 c.c. (per le Srl), o in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria deve essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Si tratta di una facoltà e non di un obbligo.

L’opzione per approvare i bilanci ricorrendo ai maggiori termini può talvolta essere un’opportunità ed una comodità, ma richiede alcune riflessioni soprattutto per quanto riguarda l’informativa sulla continuità.

Nonostante il DL “liquidità” abbia previsto che nel valutare il going concern nel bilancio 2019 (e nel 2020) non si tenga conto del Covid19, la deroga non si estende all’obbligo di illustrare nella nota integrativa le incertezze sulla prospettiva di continuità.

Tornando al tema dei maggiori termini, se per alcune imprese, durante il lockdown forzatamente chiuse, così come per le imprese che lavorano come non mai perché operano nelle filiere indispensabili alla gestione dell’emergenza, l’approvazione entro i 180 giorni sarà una via obbligata, non è così per tutte.

Ci sono infatti imprese che si trovano di fronte all’esigenza di dover valutare se sfruttare la possibilità di approvazione con i maggiori termini. 

Sarebbe un errore quello di considerare questa possibilità al pari di una proroga di uno dei tanti adempimenti delle imprese

Incertezze sulla continuità e informativa in bilancio

L’approvazione entro la fine di aprile piuttosto che entro la fine di giugno (o oltre in caso di assemblea deserta) può produrre effetti significativi sull’informativa di bilancio. 

La questione principale attiene l’illustrazione nella nota integrativa delle eventuali significative incertezze sulla prospettiva di continuità aziendale (e l’informativa sulla prevedibile evoluzione della gestione).

L’OIC 29, tra i fatti successivi, individua la fattispecie di quelli che possono incidere sulla continuità aziendale.

Il documento richiede agli amministratori di tenere conto delle “condizioni gestionali della società stessa” e sottolinea che “un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell’esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d’esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale”.

Soltanto quest’ultima previsione è stata “sterilizzata” dal DL liquidità, pertanto non sarà necessario valutare l’appropriatezza del presupposto di continuità.

Per le molte imprese che hanno subito una contrazione dei fatturati per effetto della pandemia, la decisione di ricorrere ai maggiori termini può influenzare la valutazione della significatività delle incertezze relative alla continuazione dell’attività.

In alcuni casi, quando sarebbe da ritenere significativamente a rischio la capacità di rispettare gli impegni finanziari dell’esercizio 2020, potrebbe essere utile ricorrere ai maggiori termini.

Il rinvio può consentire di cercare una soluzione, anche ricorrendo alle moratorie e alla liquidità garantita dallo Stato a seguito del DL liquidità (auspicando che i tempi siano coerenti con il limite dei 180 giorni).

Ma ci sono molte imprese per le quali, a marzo 2020, le incertezze sulla continuità sono da ritenere non significative. 

Per tali imprese, la predisposizione del bilancio nei termini ordinari potrebbe consentire di non dover indicare incertezze rilevanti nella nota integrativa e, anche grazie al deposito del bilancio, presentarsi con una maggiore credibilità al sistema bancario. 

Il rischio dell'”effetto boomerang”

La decisione di ricorrere ai maggiori termini potrebbe per alcune imprese produrre un effetto boomerang, in quanto la situazione nei prossimi due mesi potrebbe anche peggiorare. 

Considerato che si deve tenere conto, ai fini della sola informativa di come si è evoluta la situazione fino al momento in cui si approva il progetto di bilancio, in questi casi si potrebbe essere costretti ad inserire un’informativa sulle incertezze inerenti la continuità aziendale che potrebbe arrecare maggiore allarme nei destinatari dei bilanci, rispetto all’informativa che sarebbe stata inserita in caso di approvazione del bilancio entro i termini canonici.

Al contrario, in caso di miglioramento della situazione nei mesi di aprile e maggio, ad esempio quale conseguenza di nuove strategie o modifiche all’attività produttiva, il ricorso ai maggiori termini potrebbe produrre vantaggi in termini di informativa sulla continuità così come della prevedibile evoluzione della gestione da riportare nella relazione sulla gestione.

In conclusione, gli amministratori è opportuno che, unitamente ai loro consulenti, si interroghino sull’evoluzione della situazione, al fine di far sì che il ricorso ai maggiori termini di approvazione dei bilanci sia la conseguenza di una scelta consapevole e non la mera conseguenza dell’evolversi degli eventi.

Questo ragionamento vale anche per l’approvazione dei bilanci dei prossimi esercizi, per quanto riguarda il tema della continuità, alla luce delle indicazioni dell’OIC 29.

PS: a chi si è domandato: “cosa c’entra la foto?” Nulla, ma mi piaceva.

Lascia un commento