La rivalutazione 2020 per società di persone e ditte individuali: valutazioni di convenienza

La rivalutazione dei beni d’impresa 2020 di società di persone e ditte individuali comporta l’esigenza di scegliere tra le seguenti opzioni:

  • rivalutazione gratuita o a pagamento?
  • nel caso di rivalutazione a pagamento, con o senza affrancamento della riserva?

Per rispondere a tali quesiti bisogna domandarsi quale sia la principale ragione per cui si è deciso di rivalutare i beni d’impresa.
Gli obiettivi della rivalutazione possono essere i seguenti:

  1. abbattere l’imponibile Irpef dei futuri esercizi
  2. eliminare/ridurre lo squilibrio patrimoniale prodotto da eccessivi prelievi nel conto “titolare prelevamento utili”
  3. entrambe le ragioni: abbattere l’imponibile Irpef dei futuri esercizi ed eliminare/ridurre lo squilibrio patrimoniale prodotto da eccessivi prelievi
  4. esclusivamente migliorare la solidità dell’impresa.

Per i soggetti in contabilità semplificata, l’unico obiettivo della rivalutazione dei beni d’impresa può essere l’abbattimento dei futuri imponibili.
La rivalutazione dei beni d’impresa è uno dei provvedimenti normativi volti a supportare i bilanci 2020 delle imprese, colpite dalla pandemia.
In aggiunta a tale possibilità, sono di particolare rilevanza anche:

La rivalutazione dei beni d’impresa 2020

La nuova rivalutazione dei beni d’impresa introdotta con il cd “decreto agosto” per il bilancio 2020 è decisamente la migliore dell’ultimo decennio.
È fiscalmente molto più conveniente per diverse ragioni:

  • la bassa imposta sostitutiva del 3% da versare per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori;
  • il riconoscimento dei maggiori valori fin dal 2021 (con l’eccezione delle cessioni);
  • la possibilità di rivalutare singoli beni d’impresa, senza dover rivalutare l’intera categoria omogena.

È inoltre possibile effettuare la rivalutazione gratuita (senza ottenere benefici fiscali).
Si tratta indubbiamente di una rilevante opportunità considerato il numero di imprese che chiuderanno il bilancio 2020 in perdita.
La rivalutazione dei beni d’impresa nel bilancio 2020 è però particolarmente conveniente per le società di persone e ditte individuali.
Sia in contabilità ordinaria sia in contabilità semplificata.
Il tema non è nuovo, ma ci sono diversi aspetti che non sono così agevoli da inquadrare.

Società di persone in contabilità ordinaria: la rivalutazione a pagamento

Il versamento dell’imposta sostitutiva del 3% per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori sarà l’opzione migliore in presenza di utili fiscali.
L’aliquota così modesta, infatti, rende particolarmente conveniente l’opzione per il riconoscimento fiscale.
A questo punto, è però necessario decidere se affrancare o meno la riserva di rivalutazione.

Affrancamento della riserva

Come nelle società di capitali, in caso di versamento dell’imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori, la riserva che si viene a creare è in sospensione di imposta.
Può essere affrancata, in tutto o in parte, assoggettandola al versamento di una ulteriore imposta sostitutiva del 10%.
In caso di rivalutazione per 100, la riserva, a seguito dell’utilizzo ai fini dell’imposta sostitutiva del 3% sarà iscritta in bilancio a 97.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, in caso di affrancamento, la base imponibile dovrà “curiosamente” essere comunque 100 (e non 97).

La sentenza della Cassazione n. 19772 del 22 settembre 2020 ha però (ovviamente) dato torto all’Agenzia, affermando che la base imponibile debba essere soltanto 97.
Per le società di persone, l’affrancamento della riserva costituisce l’unica forma di tassazione sia in capo alla società sia in capo ai soci, per via del meccanismo della trasparenza fiscale.

In caso di distribuzione della riserva, il socio non subirà alcuna conseguenza sul piano fiscale.
Il trattamento fiscale di tale riserva è pertanto migliore rispetto alle società di capitali.
Infatti, al momento della distribuzione, nelle Srl/SpA la riserva deve essere tassata come dividendo.

Mancato affrancamento della riserva

In caso di mancato affrancamento, la riserva è da considerare una riserva in sospensione d’imposta da assoggettare a tassazione in caso di distribuzione.
Considerato però che le società di persone sono tassate per trasparenza, l’importo della riserva in sospensione di imposta oggetto di distribuzione concorre a formare il reddito di impresa della società, il quale viene poi attribuito direttamente ai soci.
Il caso di mancato affrancamento, l’unica tassazione di tale riserva sarà rappresentata, al momento della distribuzione, dalla tassazione per trasparenza in capo ai soci.
Anche in questo caso il trattamento fiscale è migliore rispetto alle società di capitali, in quanto la distribuzione della riserva comporta la tassazione sia in capo alla società, sia in capo ai soci come dividendo.

Valutazioni di opportunità in merito all’affrancamento della riserva

La convenienza o meno ad affrancare la riserva deve essere valutata in relazione:

  1. alla probabilità di distribuzione della riserva;
  2. all’esigenza di utilizzare di rivalutazione per compensare uno squilibrio patrimoniale prodotto da un saldo “titolare prelevamento utili” superiore al patrimonio netto.

Probabilità di distribuzione della riserva

Nelle ditte individuali e nelle società di persone, i soci in genere non sono remunerati dopo la chiusura dell’esercizio attraverso la distribuzione degli utili.
La prassi è quella di effettuare prelevamenti nel corso dell’esercizio movimentando il conto “titolare prelevamento utili”.
L’utile “fiscale” dell’esercizio, come noto, per effetto del meccanismo di trasparenza viene tassato in capo ai soci indipendentemente dalla distribuzione.
Il prelievo utili da parte dei soci, invece, non è tassato.
La voce “titolare prelevamento utili” viene poi compensata, in ciascun esercizio, con l’utile d’esercizio.
Se la prassi della società di persone è stata questa, la probabilità che in futuro si distribuisca la riserva è modesta.
In tali casi, è da ritenere che la soluzione migliore sia quella di versare esclusivamente l’imposta sostitutiva del 3% e non affrancare la riserva.

Ma c’è un però, è richiesta una condizione.
È necessario che i prelievi utili da parte dei soci siano compensabili con gli utili d’esercizio.
La riserva, infatti, in caso di mancato affrancamento è in sospensione d’imposta, pertanto, si ritiene che in caso di utilizzo debba essere assoggettata a tassazione Irpef in capo ai soci.

Utilizzo della riserva per compensare uno squilibrio patrimoniale prodotto da eccessive movimentazioni del “titolare prelevamento utili

Se l’obiettivo della rivalutazione è sia abbattere i futuri imponibili, sia eliminare/ridurre lo squilibrio patrimoniale prodotto da eccessivi prelievi registrati nel conto “titolare prelevamento utili”, la soluzione migliore è quella di affrancare la riserva con il versamento dell’ulteriore 10% di imposta sostitutiva.
In questo modo, la riserva potrà essere compensata con il prelievo utili senza dover assoggettarla a tassazione in capo ai soci.
Non si deve però mai dimenticare che se i prelievi superano il patrimonio netto, in molti casi, la società presenterà uno squilibrio finanziario.
E la rivalutazione produrrebbe soltanto benefici di natura contabile.

Società di persone in contabilità ordinaria: la rivalutazione gratuita

In caso di rivalutazione soltanto civilistica, la relativa riserva di rivalutazione costituisce riserva di utili non in sospensione d’imposta.
I soci, in caso di distribuzione della riserva, percepiranno un utile che non ha scontato alcuna tassazione (né in capo alla società, né in capo ai soci).
In genere, la distribuzione di riserve di utili non comporta alcuna tassazione in capo ai soci, in quanto sono già stati tassati per trasparenza.
Nel caso della riserva di rivalutazione, tale utile non ha alcuna rilevanza fiscale, pertanto si può ritenere che non assuma rilevanza fiscale per il socio al momento della distribuzione.

La stessa Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E/2009 (§ 5) indica che: “Il prelevamento o la distribuzione del saldo attivo da parte dell’imprenditore individuale o di una società di persone in contabilità ordinaria è, invece, irrilevante ai fini della tassazione. Peraltro, la distribuzione effettuata da una società di persone non produce effetti neanche ai fini del costo fiscale della partecipazione”.
Vale però quanto sottolineato in precedenza, è piuttosto poco frequente che si proceda alla distribuzione di riserve.
Ma veniamo agli aspetti di maggiore interesse.

Perché effettuare una rivalutazione dei beni d’impresa gratuita se non si ottengono benefici fiscali?

Come già ricordato, per prassi nelle società di persone i soci vengono remunerati nel corso dell’esercizio attraverso il prelievo utili che non è assoggettato a tassazione e che, indipendentemente dalla loro distribuzione, gli utili fiscali sono comunque tassati in capo ai soci per trasparenza.
Pertanto, si potrebbe ritenere di scarso interesse l’opzione per la rivalutazione gratuita.
Ci sono però due motivi rilevanti che possono portare a ritenere di interesse anche tale tipologia di rivalutazione.
Per prima cosa, la rivalutazione consente di migliorare la solidità patrimoniale della società di persone.
Anche se il “peso” del bilancio nella valutazione del merito creditizio è inferiore rispetto a quello delle società di capitali, indubbiamente la rivalutazione può consentire di agevolare il rapporto con gli istituti di credito.

il risanamento dello squilibrio patrimoniale

Il maggior motivo di interesse della rivalutazione è rappresentato dalla possibilità di utilizzare la riserva di rivalutazione per “risanare” le situazioni di squilibrio patrimoniale createsi per effetto di eccessivi prelievi nel conto “titolare prelevamento utili.
Numerose società di persone e ditte individuali, infatti, per effetto di cattive prassi rappresentate da prelievi superiori agli utili d’esercizio, portate avanti per numerosi anni, si trovano con patrimoni netti molto modesti e, non in pochi casi, patrimoni netti negativi.
Tali situazioni possono pregiudicare il rapporto con gli istituti di credito.
La compensazione con la riserva di rivalutazione può consentire di migliorare il rating bancario.
Come già sottolineato prima, non si deve però mai dimenticare che se i prelievi superano il patrimonio netto, la società sarà spesso in squilibrio finanziario.

La rivalutazione in tali casi produrrebbe soltanto l’effetto di natura contabile.
È un po’ come “mettere la polvere sotto il tappeto”.
In presenza di uno squilibrio finanziario, l’unica soluzione è ridurre il prelievo utili da parte degli amministratori ad un importo coerente con gli utili che la società è in grado di produrre.

L’obiettivo guida verso il semaforo verde:

Valutazioni di convenienza

* In tutte le possibili combinazioni, naturalmente, la rivalutazione determinerà un miglioramento della solidità patrimoniale.

Società di persone e ditte individuali in contabilità semplificata

La rivalutazione nel caso di soggetti in semplificata deve necessariamente passare per il versamento dell’imposta sostitutiva del 3%.
Tali soggetti, infatti, non redigono alcun stato patrimoniale.
Conseguentemente, non si pone la questione dell’affrancamento della riserva.
Si potranno rivalutare i beni che risultano dal registro dei beni ammortizzabili o dal registro degli acquisti IVA.
Mentre in passato era richiesta la predisposizione di un apposito prospetto bollato e vidimato, richiamato dall’art. 15 della L. n. 342/2000, a sua volta richiamato dalla rivalutazione 2020, tale adempimento non è più richiesto.
I maggiori valori possono essere iscritti su un prospetto privo di bollatura e vidimazione.
La Risoluzione n. 14/E/2010 aveva chiarito che non è più necessario predisporre tale prospetto, nonostante il richiamo normativo.
L’adempimento deve essere considerato superato a seguito della soppressione, con la L. 383/2012, degli obblighi fiscali di bollatura e vidimazione del libro giornale e degli inventari.

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14 commenti su “La rivalutazione 2020 per società di persone e ditte individuali: valutazioni di convenienza”

  1. Buonasera, una società di persone cessa l’attività a dicembre 2022. Aveva aderito alla rivalutazione dei beni d’impresa versando la prima rata di imposta sostitutiva 3% e di affrancamento della riserva al 10%.
    Tali importi da riconoscersi come credito di imposta, come dovranno essere gestiti in Dichiarazione dell’anno di imposta 2022?

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  2. Buongiorno , in una sas in contabilità ordinaria, alcuni soci hanno dichiarato di non voler più continuare e quindi disdettato entro sei mesi dalla scadenza con successiva messa in liquidazione della società. La società possiede un immobile, conferito dai soci all’atto costitutivo in corso di costruzione , poi ultimato . In caso di assegnazone dei beni ai soci , in fase liquidatoria o saltando tale fase con accordo di tutti, il bene genera plusvalenza? rapportata a quale dato? Non essendoci bilanci? Grazie

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  3. Buonasera dott. Bava, le chiedo questo chiarimento (penso utile a molti).
    – S.a.s. in contabilità semplificata (quindi no obbligo registro beni ammortizzabili)
    – 5 anni fa il piano regolatore ha reso edificabile un terreno (non agricolo)
    La precedente commercialista non ha mai iscritto il terreno divenuto edificabile da nessuna parte (nemmeno registro IVA acquisti).
    Come possiamo fare la rivalutazione? E’ sufficiente la perizia con il prospetto (vidimato o non?)?
    Grazie

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  4. Buongiorno,
    con riferimento al primo commento del 19 aprile di M.T. mi chiedo: e se la Sas fosse in contabilità semplificata, cosa accade? Effettuando ora la rivalutazione dell’unico immobile di proprietà, con pagamento della sostitutiva al 3%, e vendendo l’immobile a partire dal 1° gennaio 2024, la società non sarebbe soggetta ad alcuna tassazione (supponendo, ovviamente, che il prezzo di vendita sarà pari al valore rivalutato). Se poi la società rimanesse in vita, ancorché priva di beni, la tassazione della riserva non si avrebbe mai. Un piccolo dubbio finale ai fini documentali: l’atto di acquisto, vecchio di 40 anni, è da considerare sufficiente in luogo del libro cespiti o del libro Iva?
    Ringrazio in anticipo. Cordiali saluti.

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    • Il tema della cessione del bene rivalutato da parte di un soggetto in contabilità semplificata è ostico. Parte della dottrina ritiene che a fronte della distribuzione di somme di denaro imputabili alla distribuzione della riserva di rivalutazione che eccedono gli utili tassati per trasparenza si generi un autonomo reddito “da partecipazione” in capo al socio, mentre alcuni sostengono che tali redditi distribuiti eccedenti l’importo dei redditi fiscali attribuiti per trasparenza ai soci non concorrano comunque alla formazione del reddito del socio. Inutile dire che l’applicazione della seconda tesi espone a rischi sotto il profilo fiscale.

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  5. Buongiorno, vorrei rivalutare l’immobile di una sas al fine poi di rivendere tale immobile dal 2024 in poi , godendo cosi di una plusvalenza inferiore. Dopo aver venduto l’immobile la società cesserà l’attività. Credo a questo punto che sia più conveniente procedere con il versamento sia del 3% che del 10%, è corretto? altrimenti i soci dovranno poi pagare alla chiusura della società quando gli verrà distribuito il saldo attivo di rivalutazione…grazie mille

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      • grazie, è stato molto gentile dottore….ne approfitto…. nel momento in cui la sas cesserà l’attività e verrà sciolta, il saldo attivo di rivalutazione ( affrancato al 10%) verrà distribuito ai soci. Avendolo affrancato, nè i soci nè la società verseranno più nulla su tale saldo attivo rivalutato e distribuito…è corretto? Grazie ancora!

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  6. Buongiorno, vorrei questo chiarimento: in caso di rivalutazione con versamento del 3% la s.n.c. può vendere subito dopo il bene aziendale usufruendo della ridotta plusvalenza a seguito di rivalutazione o deve aspettare i 5 anni?
    Grazie Cordiali saluti
    Marco

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  7. Buongiorno, una società di persone in contabilità ordinaria rivaluta un bene ammortizzabile con effetto fiscale versando l’imp. sostitutiva del 3%. Se decide di NON affrancare il saldo attivo di rivalutazione, la corrispondente riserva viene qualificata come “in sospensione d’imposta”. La soluzione di NON distribuire la riserva in sospensioned ‘imposta , non RIMANDA solo il problema? Quando ci sarà la chiusura dell’attività ci si troverà di fronte a una riserva ancora in sospensione d’imposta che necessariamente dovrà venire assoggettata alla tassazione ordinaria (di fatto annulando i benefici fiscali della rivalutazione) ???
    Oppure, secondo quesito: se la società di persone utilizzasse il saldo attivo di rivalutazione “in sospensione di imposta” per la copertura di future perdite di esercizio, questo potrebbe generare reddito imponibile pari all’importo della riserva (al lordo della sostitutiva)?
    L’Agenzia non si è mai espressa su questo punto. L’unica risposta dell’Agenzia è su un caso di ripianamento di perdite da disavanzo da fusione mediante utilizzo del saldo attivo di rivalutazione in sospensione d’imposta. L’Agenzia in questo caso ha sostenuto che l’utilizzo doveva essere tassato.
    Grazie

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    • buongiorno, certamente il non affrancare la riserva rimanda il problema ma in moltissimi casi non si prevede di cessare l’attività, inoltre, l’utilizzo a fini di copertura perdite non determina la tassazione della riserva. Segnalo, proprio in questi giorni la Circolare Assonime che commenta l’interpello: “la riserva da rivalutazione diviene tassabile a seguito della distribuzione ai soci mentre non lo è in caso di utilizzo a coperture perdite.
      Si segnala, tuttavia, che in una risposta ad interpello (la n. 316 del 2019) l‟Agenzia delle entrate ha esaminato la fattispecie in cui in cui il saldo attivo da rivalutazione era stato imputato a diretta compensazione contabile con un disavanzo da annullamento emerso a seguito di una fusione per incorporazione (in quanto il disavanzo stesso costituiva espressione di perdite pregresse dell‟incorporata). In questa fattispecie l‟Agenzia è giunta ad affermare che, non trattandosi formalmente della copertura di una perdita di esercizio, questa forma di utilizzo sarebbe idonea a dar luogo ad una tassazione della riserva (e che il contribuente avrebbe ben potuto utilizzare in compensazione altre riserve disponibili). Questa conclusione non è condivisibile sia perché, sotto il profilo sostanziale, l‟azzeramento del disavanzo di annullamento è una rilevazione sintetica di perdite pregresse effettivamente subite, sia in considerazione del fatto che anche questa forma di utilizzo non determina comunque alcuna attribuzione o arricchimento per i soci sicché non si giustifica una sua ripresa a tassazione”.

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