Nel corso della revisione del bilancio, qualora il revisore individui indizi della possibile presenza di incertezze significative sulla prospettiva dell’impresa di proseguire l’attività per almeno l’intero anno successivo, è tenuto, ai sensi dell’ISA Italia 570, a porre in essere specifiche procedure di revisione sulla continuità aziendale.
Testo estratto dal Manuale.
La comprensione da parte del revisore della valutazione della direzione sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento richiede, in genere, una valutazione:
- del processo adottato dalla direzione per effettuare la propria valutazione;
- delle assunzioni sulle quali si basa la valutazione;
- dei piani d’azione futuri della direzione;
- dell’attuabilità di tali piani.
La valutazione del revisore deve riguardare il medesimo arco temporale considerato dalla direzione, a condizione che non sia inferiore a quanto richiesto dal quadro normativo in materia di bilancio. In caso di periodo inferiore ai 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio, il revisore deve richiedere alla direzione di estendere la valutazione ad un periodo di almeno 12 mesi.
Considerazioni specifiche sulle procedure di revisione sulla continuità per le imprese di minori dimensioni
In tali imprese spesso la direzione non predispone una valutazione dettagliata della capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento, “ma può invece contare su una profonda conoscenza dell’attività e sulle prospettive future attese”.
Ciò nonostante, il revisore deve valutare la valutazione della direzione sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.
In particolare, in tali imprese può essere opportuno discutere con la direzione sui finanziamenti dell’impresa a medio e lungo termine.
Nelle imprese di minori dimensioni la regola che impone al revisore di richiedere alla direzione di estendere la propria valutazione può concretizzarsi in una discussione, un’indagine o un’ispezione della documentazione di supporto (ad esempio, ordini ricevuti per forniture future).
In genere, assume spesso un ruolo determinante un sostegno permanente da parte dei proprietari-amministratori.
Qualora un’impresa di dimensioni minori sia finanziata in ampia misura da un prestito del proprietario-amministratore, può risultare importante che tali risorse non vengano meno. Le Linee Guida indicano l’esempio di un’impresa in difficoltà finanziaria la cui continuità può dipendere dall’eventualità che un prestito del proprietario-amministratore sia subordinato rispetto a quelli ricevuti da una banca o da altri creditori. Talvolta il proprietario-amministratore può ottenere un prestito a favore dell’impresa fornendo i propri beni personali a garanzia. Se la continuità è condizionata al sostegno diretto da parte del proprietario-amministratore, il revisore deve valutare la capacità dello stesso di ottemperare agli obblighi previsti dall’accordo di sostegno. A tal fine, il revisore può richiedere una conferma scritta dei termini e delle condizioni connessi a tale sostegno e delle intenzioni o della comprensione della situazione da parte del proprietario-amministratore.
Fonte: Isa Italia 570
Il revisore deve considerare se la direzione, nel valutare l’adozione del presupposto della continuità, abbia debitamente tenuto in considerazione tutte le informazioni di cui il revisore sia venuto a conoscenza durante il processo di revisione.
Nei casi in cui siano stati identificati eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla prospettiva di continuità aziendale, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se esiste un’incertezza significativa mediante lo svolgimento di procedure di revisione sulla continuità aggiuntive, inclusa la considerazione dei fattori attenuanti.
Le procedure di revisione sulla continuità da svolgere in presenza di incertezze sono almeno le seguenti:
— la richiesta alla direzione di effettuare una valutazione sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento, nei casi in cui non sia già stata effettuata;
— la valutazione dei piani d’azione futuri della direzione relativi alla sua valutazione della continuità aziendale, la misura in cui la realizzazione di tali piani possa migliorare la situazione e se tali piani siano attuabili nelle specifiche circostanze;
— ove l’impresa abbia predisposto una previsione dei flussi di cassa, e l’analisi della previsione rappresenti un fattore significativo nel considerare l’esito futuro di eventi o circostanze nella valutazione della pianificazione di azioni future da parte della direzione:
- la valutazione dell’attendibilità dei dati sottostanti, utilizzati per effettuare la previsione;
- lo stabilire se le assunzioni sottostanti alla previsione siano adeguatamente supportate;
- la considerazione se, successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la propria valutazione, si siano resi disponibili ulteriori fatti o informazioni;
- la richiesta di attestazioni scritte alla direzione e, ove appropriato, ai responsabili delle attività di governance, relative ai piani d’azione futuri ed alla loro fattibilità.
Per quanto riguarda le procedure di revisione sulla continuità da adottare in applicazione di tale regola, di seguito sono proposte quelle esposte nelle Linee Guida del principio di revisione ISA Italia 570.
Procedure di revisione sulla continuità
- analisi e discussione con la direzione sui flussi di cassa ed i profitti futuri nonché su altri dati previsionali pertinenti;
- analisi e discussione con la direzione sugli ultimi bilanci intermedi disponibili dell’impresa;
- lettura critica dei termini dei prestiti obbligazionari e dei finanziamenti per rilevare eventuali inadempienze;
- lettura critica dei verbali delle assemblee dei soci, delle riunioni degli organi responsabili delle attività di governance e di altri comitati pertinenti al fine di constatare se vi siano riferimenti a difficoltà finanziarie;
- indagine presso i consulenti legali dell’impresa sull’esistenza di controversie legali e contestazioni e sulla ragionevolezza delle valutazioni della direzione circa il loro esito e circa la stima dei relativi effetti economico-finanziari;
- conferma dell’esistenza, della regolarità e della possibilità di rendere esecutivi accordi con parti correlate e soggetti terzi volti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario e valutazione della capacità finanziaria di dette parti di apportare ulteriori finanziamenti;
- valutazione dei piani dell’impresa per far fronte a ordini inevasi dei clienti;
- svolgimento di procedure di revisione sugli eventi successivi per identificare quelli che mitigano o comunque influenzano la capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento;
- conferma dell’esistenza, dei termini e dell’adeguatezza delle agevolazioni creditizie;
- acquisizione e riesame delle relazioni su attività di vigilanza;
- determinazione dell’adeguatezza del supporto derivante da eventuali cessioni pianificate di attività.
Per quanto riguarda invece la valutazione dei piani d’azione futuri della direzione possono essere analizzati:
- i piani di alienazione di attività;
- la richiesta di prestiti o la ristrutturazione di debiti;
- la riduzione o il differimento delle spese e gli aumenti di capitale.
Inoltre, il revisore può confrontare:
- le previsioni economico-finanziarie per i periodi amministrativi precedenti più recenti con i risultati storici;
- le previsioni economico-finanziarie per il periodo amministrativo in corso con i risultati ottenuti fino al momento della verifica.
Tra le procedure di revisione sulla continuità più rilevanti vi è certamente l’analisi e la discussione con la direzione sui flussi di cassa previsionali.
La direzione, se non vi sono ragioni per ritenere che le disponibilità finanziarie siano sufficienti a salvaguardare la continuità per almeno dodici mesi (si pensi, ad esempio, al caso in cui l’impresa sia riuscita a cedere nei primi mesi dell’esercizio successivo un immobile), deve valutare la rilevanza delle incertezze sulla continuità attraverso la predisposizione di flussi di cassa prospettici. Si tratta, in sostanza, di redigere un rendiconto finanziario previsionale mensilizzato sulla base dello schema del metodo diretto proposto dall’OIC 10, ovvero lo schema che contrappone le entrate derivanti dagli incassi alle uscite programmate per i pagamenti.
Per poter implementare tale strumento sarà dapprima necessario predisporre il budget del successivo esercizio, sia economico, sia finanziario, per poi costruire un foglio di calcolo mensilizzato che partendo dalle disponibilità di cassa e banca iniziali individui i successivi incassi e pagamenti programmati.
Qualora dovessero emergere nell’arco temporale osservato picchi di pagamenti per i quali a budget si prevede di non disporre della liquidità richiesta, si dovrà verificare la possibilità di farvi fronte con gli eventuali fidi disponibili, in caso negativo, sarà necessario prevedere una soluzione, per poter ritenere sostenibili i pagamenti programmati. Il budget di cassa è anche uno strumento particolarmente efficace al fine di rispettare le prescrizioni del codice della crisi d’impresa (D.Lgs. n. 14/2019) in base al quale l’organo amministrativo è tenuto a monitorare gli equilibri d’impresa, attraverso appositi indicatori “che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi”.
Di seguito si riporta, unicamente a titolo di esempio, un possibile schema di budget di cassa da cui emergono squilibri finanziari.
Budget di cassa
Dall’esempio sopra riportato emerge come in particolare a partire dal mese di marzo del successivo esercizio le disponibilità liquide non saranno in grado di fronteggiare gli impegni finanziari previsti.
Le possibilità di intervento sono principalmente le seguenti:
1. versamenti da parte dei soci;
2. ricorso a nuovo indebitamento;
3. cessioni di assets aziendali.
Se tali strumenti non fossero sufficienti ad ottenere la liquidità necessaria, la direzione potrà verificare la possibilità di ottenere una moratoria per quanto riguarda alcune obbligazioni già programmate nei confronti di banche e/o fornitori, così come verificare la possibilità di ottenere l’incasso anticipato di vendite di beni e prestazioni di servizi da parte dei clienti, ad esempio in cambio di uno sconto sul prezzo.
Una ultima possibilità, molto pericolosa per i revisori, è rappresentata dalla revisione del budget. È di tutta evidenza che se la direzione decidesse di modificare le previsioni per ottenere flussi di cassa prospettici sufficienti, quantomeno “sulla carta” sarà possibile dimostrare di essere in grado di sostenere gli impegni finanziari dei successivi dodici mesi. Eventuali ulteriori criticità oltre a segnalare indubbiamente la presenza di un grave squilibrio finanziario, dovrebbero indurre gli amministratori ad intervenire prontamente e valutare, d’intesa con i propri consulenti, quale procedura di soluzione della crisi è da ritenere la più adeguata al fine di riacquisire l’equilibrio della gestione.
Di seguito sono riportate, con riferimento al precedente esempio, le leve di intervento al fine di salvaguardare la continuità aziendale.
Le “leve” per salvaguardare la continuità
Nell’esempio sopra riportato, l’intervento dei soci, un nuovo indebitamento e la precisione di cedere un’attività rappresentano le soluzioni attraverso le quali la direzione ritiene di essere in grado a far fronte agli impegni finanziari dei successivi dodici mesi. Spetta naturalmente al revisore verificare la credibilità delle assunzioni su cui è stato predisposto il budget, così come la percorribilità delle soluzioni individuate dalla direzione. Nei casi in cui la continuità sia condizionata dal sostegno costante da parte di soggetti terzi, il revisore potrebbe considerare, a seconda dei casi, di richiedere una conferma scritta (che includa i termini e le condizioni) da parte di tali soggetti e, soprattutto, acquisire evidenza della loro capacità/possibilità effettiva di fornire tale sostegno.