Operazioni incrociate Juventus: gli IAS/IFRS sono principi contabili complessi e i calciatori “sono asset” molto particolari. Durante i mondiali siamo tutti allenatori, così come durante l’inchiesta Juventus sono tutti improvvisamente non soltanto esperti di principi contabili internazionali IAS/IFRS, ma persino di IAS 38 attività immateriali e del paragrafo 45, che disciplina il tema degli “Exchanges of assets“, le permute di immobilizzazioni immateriali.
Nelle motivazioni della Sentenza sportiva (Decisione/0063/CFA-2022-2023, CORTE FEDERALE D’APPELLO SEZIONI UNITE) che ha condannato la Juventus si evince chiaramente che gli estensori ritengono che i bilanci della Juventus non siano veritieri a causa delle plusvalenze incrociate e citano anche la Delibera Consob 22482/2022 a sostegno di tale tesi, in cui l’Organismo di Vigilanza ha contestato la policy contabile applicata alle plusvalenze incrociate (e le “manovre stipendi”).
È quindi assodato che i bilanci Juventus con riferimento alle plusvalenze incrociate non siano stati redatti in modo corretto? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.
Il trattamento delle permute nello IAS 38, par. 45.
Il tema è piuttosto complesso, cercherò di illustrare gli aspetti essenziali. I diritti pluriennali di utilizzazione dei calciatori sono iscritti come asset in Stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzati in base alla durata del contratto (avevo illustrato in questo precedente articolo, come nascono le plusvalenze e cosa sono le operazioni a specchio o incrociate).
La Juventus ha trattato in bilancio, nello stesso modo, sia le cessioni di calciatori a fronte del pagamento del corrispettivo in denaro, sia quelle incrociate, cioè effettuate attraverso lo scambio con il giocatore di un’altra squadra, in molte delle quali il prezzo attribuito ai due calciatori è stato lo stesso, o quasi e, pertanto, non c’è stato movimento di denaro.
Secondo la Consob, dalla verifica ispettiva è emerso che:
“le suddette operazioni di cessione e acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori riproducono, nella sostanza, gli effetti di operazioni di permuta, in cui una o più attività viene acquisita in cambio di una o più attività non monetarie o di una combinazione di attività monetarie e non monetarie“.
La Consob sottolinea che, per rappresentare la sostanza di tali operazioni, esse devono essere
“rappresentate in bilancio in maniera unitaria, applicando la disciplina dettata dal paragrafo 45 dello IAS 38 per le operazioni di permuta”.
La disciplina della permuta nello IAS 38
Quando l’attività immateriale (il diritto all’utilizzazione del calciatore nel nostro caso) viene acquisita a fronte di uno scambio con un’altra attività immateriale (cioè un altro calciatore), l’attività acquisita deve essere valutata al fair value (cioè al prezzo a cui è stato ceduto il calciatore) a meno che:
a) l’operazione di scambio manchi di sostanza commerciale, o
b) che non siano misurabili in maniera attendibile né il fair value dell’attività acquistata, né quello dell’attività ceduta.
In assenza di sostanza commerciale o della possibilità di misurare attendibilmente né il fair value dell’attività ricevuta, né quello dell’attività ceduta, in bilancio tale attività ricevuta deve essere valutata al valore contabile dell’attività ceduta.
Traduco: quando in una permuta tra due giocatori non è possibile contemporaneamente dimostrare sia la sostanza commerciale dell’operazione, sia la stima attendibile del valore del calciatore, non si può iscrivere la plusvalenza in bilancio, perché il calciatore deve essere iscritto allo stesso valore a cui era scritto quello ceduto (cioè al valore contabile, pari all’importo dell’iscrizione inziale al netto degli ammortamenti). In modo particolare per i calciatori più giovani, è difficile sostenere la possibilità di determinazione di un valore di mercato attendibile.
Ma viene applicata tale disciplina dalle società di calcio?
La Juventus ha dichiarato alla Consob (riporto testualmente quanto riportato nella citata Delibera) che (neretti e sottolineature aggiunte):
“i proventi da gestione diritti calciatori costituiscono una voce di ricavo ordinaria per tutti i club italiani ed internazionali, e che la contabilizzazione degli stessi – quand’anche derivante da cessioni effettuate a club da cui contestualmente si effettua un acquisto – è sostanzialmente identica per tutti i paesi”, aggiungendo che “sia le normative italiane (FIGC) che quelle internazionali (UEFA) impongono alle società di considerare tale voce di ricavo nella sua interezza per il calcolo dei differenti parametri di “financial fair play”.
Tali norme a detta della Società “non differenziano quindi in alcun modo i proventi derivanti da operazioni di calciomercato effettuate con club da cui contestualmente si effettua un acquisto, che pertanto sono pienamente assimilate – per tutti i club livello europeo – a quelle realizzate in assenza di contestuale acquisto.” La Società ha poi sottolineato che l‘impostazione contabile seguita con riferimento alle operazioni incrociate è coerente con quanto fatto in passato e “con quanto effettuato dalla sostanziale totalità delle società del settore ”, fatta eccezione per una rettifica operata da una società portoghese“.
A tal proposito la Consob indica che:
“Altre società del settore, in particolare due società portoghesi quotate che adottano i principi contabili internazionali, il Futebol Clube do Porto (“Porto”) e lo Sporting Clube de Portugal(“Sporting Lisbona”), seguono, in un caso su iniziativa dell’Autorità nazionale competente, l’impostazione contabile prevista dallo IAS 38.45“.
Da quanto sopra riportato emerge, pertanto, aspetto non trascurabile sia con riferimento al processo sportivo sia all’eventuale processo penale, che:
- la Juventus non ha mai applicato tale policy contabile in passato;
- il citato par. 45 dello IAS 38 quantomeno è poco applicato nel settore.
è un problema che riguarda solo le società quotate?
Ho già sottolineato nel mio primo commento alle motivazioni della Sentenza che, se si “sceglie” questa strada, temo che valga per tutte le società di calcio, in quanto anche nei bilanci redatti secondo gli OIC, si arriva a concludere che la disciplina contabile debba essere la medesima. E anche questo aspetto non lo ritengo affatto trascurabile.
Le verifiche della Consob sulle operazioni incrociate juventus
La Consob ha verificato n. 15 operazioni incrociate effettuate nei bilanci 2019/20 e 2020/21 e ha ipotizzato che fossero state erroneamente contabilizzate, a causa della mancata applicazione del par. 45 dello IAS 38. Secondo la Consob, trattandosi di permute, l’applicazione del par. 45 dello IAS 38, non avrebbe consentito l’iscrizione della plusvalenza.
Come abbiamo visto, anche l’applicazione del par. 45 non comporta “automaticamente” l’impossibilità di iscrivere la plusvalenza, infatti, la Consob ha analizzato tali operazioni, una per una, anche sulla base della documentazione prodotta dalla Juventus. A conclusione dell’ispezione, con la Delibera n. 22482 del 19 ottobre 2022, Consob ha ritenuto che “quantomeno” n. 10 di tali operazioni fossero in effetti da rappresentare ai sensi del pag. 45 dello IAS 38.
Nel bilancio al 30 giugno 2022 la Juventus spiega che la Consob ha rilevato che gli elementi forniti dalla Società a supporto dell’attendibilità del fair value e della sostanza commerciale non risulterebbero sufficienti a supportare quantomeno l’iscrizione al fair value di n. 10 operazioni Incrociate.
La Juventus precisa che le Operazioni Incrociate hanno a oggetto giocatori giovani per i quali le valutazioni dei relativi diritti si basano principalmente sulle aspettative di crescita dei giocatori stessi. Tale elemento rende maggiormente soggettiva, e quindi variabile, la determinazione del fair value dei calciatori in oggetto:
“fermo restando che non è sufficiente la sola esistenza, nella stima del fair value, di elementi che includano potenziali profili di soggettività per impedire che il valore determinato al termine della stima non sia utilizzabile ai fini contabili, ma è necessario che i riflessi della soggettività di tali elementi sulla stima risultino molto elevati“.
L’opinione del Revisore sulle operazioni incrociate juventus
Il revisore non sembra condividere quanto affermato dalla Consob sul trattamento contabile delle operazioni incrociate. E attenzione, il nuovo revisore, la Deloitte, ha completato l’attività di revisione nel pieno della bufera (inizio dicembre 2022), dopo avere analizzato anche le documentazioni relative all’inchiesta, come precisa nella propria relazione al bilancio. In considerazione della delicatezza della situazione, anche alla luce dell’interesse mediatico, certamente avranno svolto tutti i controlli ritenuti necessari, al limite anche qualcuno in più.
Chi non ha competenze tecniche potrebbe osservare che il nuovo revisore avrà controllato i bilanci successivi rispetto a quelli contestati. Ed è così. Ma gli effetti di eventuali maggiori ricavi iscritti in anni precedenti permangono negli anni successivi, poiché comportano un indebito incremento del patrimonio netto.
Sempre per essere precisi, il nuovo revisore ha espresso dei rilievi al bilancio, ma non sulle plusvalenze oggetto della Sentenza sportiva. I revisori formulano i rilievi quando ritengono che il bilancio presenti un errore significativo, cioè in grado di influenzare le decisioni dei destinatari del bilancio.
Nella relazione al bilancio al 30 giugno 2022, il revisore fa riferimento alle plusvalenze incrociate relative ai bilanci al 30 giugno 2021, al 30 giugno 2020 e al 30 giugno 2019. Il revisore le ha qualificate come uno degli “aspetti chiave” che sono “quegli aspetti che, secondo il nostro giudizio professionale, sono stati maggiormente significativi nell’ambito della revisione contabile del bilancio dell’esercizio in esame”.
I revisori, dopo avere effettuato numerosi controlli, avvalendosi della documentazione relativa al procedimento Consob e di quella penale, di pareri di propri specialisti in materia di applicazione e interpretazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, di un esperto esterno da loro incaricato, nonché dopo aver acquisito elementi informativi relativi ai valori delle operazioni, anche ricorrendo a fonti esterne, non hanno formulato alcun rilievo sul trattamento contabile di tali operazioni.
e quindi?
Ci sono due pareri tecnici, entrambi autorevoli e indipendenti, tra loro contrapposti. E, tra l’altro, la Juventus contesta l’applicazione della disciplina della permuta alle operazioni incrociate (tema che qui non approfondisco, ma non è così scontata l’applicazione di tale disciplina ai calciatori). Poi naturalmente c’è l’ipotesi di accusa della Procura di Torino, più severa ma, appunto, è solo un’ipotesi che sarà verifica nel corso del probabile processo.
Questo cosa significa? Semplicemente che non è così scontato identificare quale sia il trattamento contabile corretto delle operazioni incrociate Juventus e, conseguentemente, dare per “scontato” che il bilancio non sia stato redatto in modo corretto, con riferimento a tali operazioni.
Con questo non sto sostenendo che la Consob non abbia ragione, ho semplicemente cercato di fornire un quadro completo, evidenziando che il revisore non ha formulato rilievi su tali operazioni. Dalla lettura delle motivazioni della Sentenza sportiva sembra emergere un quadro di bilanci fittizi a causa del “sistema” delle plusvalenze fittizie. Come ho cercato di mettere in evidenza, la situazione è un po’ più complicata di quanto possa apparire.
Metto le mani avanti: a chi dice ma i revisori sono pagati dalla società rispondo che questo non inficia in alcun modo l’attendibilità dei loro giudizi sui bilanci, siamo di fronte a una delle big four mondiali della revisione (e, nel giudizio, hanno formulato due rilievi, non hanno detto va tutto bene).
la Juventus non è stata condannata per l’irregolarità dei bilanci
Sempre per non essere frainteso dai più distratti, ho già spiegato nel mio primo commento alle motivazioni della Sentenza sportiva che la condanna della Juventus è motivata dall’aver cercato di nascondere la natura permutativa delle operazioni incrociate e tale comportamento sarebbe sleale dal punto di vista sportivo.
Ho ritenuto di illustrare quanto affermato dai Revisori, in quanto molti commentatori, nell’affrontare il tema dei bilanci della Juventus, danno per scontato che siano state rilevate in modo errate le operazioni incrociate come se si trattasse di un errore banale, quando così non è.
operazioni incrociate juventus: Parliamo di numeri
Sarà perché mi occupo di bilanci, ma leggere come nelle motivazioni della Sentenza che i numeri non contano (in quanto si punisce il comportamento) mi ha un po’ turbato. Siamo nell’ambito del diritto sportivo che ha le sue (discusse) regole, ma per stare in ambito sportivo, anche nello sport commettere tanti piccoli falli o fare una serie di entrate da dietro è punito in modo differente.
Leggendo la Sentenza sembra che l’intero bilancio non sia attendibile a causa delle plusvalenze. Al momento però, considerato che la Procura di Torino ha formulato un’accusa, ma il processo non c’è ancora stato, l’unico riferimento tecnico richiamabile è quanto riportato nella Delibera Consob. La Juventus, su richiesta dell’Organismo di vigilanza, ha infatti predisposto i bilanci pro-forma, ovvero modificati come richiesto dalla Consob, da cui si può facilmente apprezzare la rilevanza delle operazioni contestate. Successivamente, tali operazioni sono illustrate nel bilancio al 30 giugno 2022 (tabella estratta da pag. 240).
operazioni incrociate juventus: effetto quantitativo

Dei due bilanci oggetto dell’ispezione Consob, quello in cui gli effetti delle operazioni incrociate Juventus sono più elevati è il bilancio al 30 giugno 2020, i minori ricavi ammontano a € 24,7 milioni su € 573,4 milioni di ricavi complessivi, pari al 4,3% ma l’effetto netto è inferiore, nei valori riesposti la perdita è maggiore per 22,8 milioni. Si tenga però presente che, grazie all’aumento di capitale sociale, il patrimonio netto è il seguente (riporto solo in estratto i dati salienti):

operazioni incrociate juventus nel secondo bilancio contestato
Nel bilancio dell’esercizio successivo l’impatto delle operazioni incrociate contestate è modesto: poco più di € 12,3 milioni su € 479 milioni di ricavi complessivamente, pari al 2,6%, con un effetto sul risultato d’esercizio inferiore a € 5 milioni. L’effetto è invece rilevante sul patrimonio netto, che nei valori rideterminati assume valore negativo.

In tale contributo non analizzo il tema delle “manovre stipendi”, il cui effetto è indicato nelle altre due colonne (e non è oggetto della Sentenza sportiva).
Sul tema delle plusvalenze incrociate, l’unico oggetto della Sentenza sportiva, si può notare come, sul piano quantitativo, si tratti di effetti rilevanti, ma certamente non “devastanti” (si scherza.. ho ripreso il termine utilizzato nelle motivazioni con riferimento al “Libro Nero”) per quanto riguarda il potenziale effetto sull’attendibilità complessiva del bilancio. E, a dimostrazione della complessità dell’individuazione del corretto trattamento contabile, va sottolineato che il Revisore, esaminata anche la documentazione della Consob e della Procura di Torino, non ha espresso rilievi su tali poste.
FINE.
Per chi volesse “leggere con i propri occhi”, riporto di seguito l’estratto della Relazione al bilancio al 30 giugno 2022 della Deloitte (neretti e sottolineature aggiunte) emessa il 5 dicembre 2022 sul tema delle operazioni incrociate.
Opinione del Revisore sulle operazioni incrociate Juventus
“Aspetti chiave della revisione contabile
Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il nostro giudizio professionale, sono stati maggiormente significativi nell’ambito della revisione contabile del bilancio dell’esercizio in esame. Tali aspetti sono stati da noi affrontati nell’ambito della revisione contabile e nella formazione del nostro giudizio sul bilancio d’esercizio nel suo complesso; pertanto su tali aspetti non esprimiamo un giudizio separato.
Oltre a quanto descritto nella sezione Elementi alla base del giudizio con rilievi, abbiamo identificato gli aspetti di seguito descritti come aspetti chiave della revisione da comunicare nella presente relazione.
Operazioni incrociate presenti nei bilanci al 30 giugno 2021, al 30 giugno 2020 e al 30 giugno 2019
Nella Delibera emanata a conclusione del Procedimento Consob, l’Autorità ha rilevato quale ulteriore criticità che, a proprio avviso, alcune delle “operazioni incrociate” effettuate dall’Emittente, che hanno determinato rispettivamente plusvalenze pari a Euro 25 milioni nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2020 e di Euro 12 milioni nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2021, non sono state rappresentate nei bilanci interessati in modo conforme alle norme che disciplinano la redazione dei bilanci.
In particolare, nei precedenti esercizi l’Emittente ha realizzato delle operazioni di cessione con controparti terze, e di contemporaneo acquisto con le medesime controparti, di diritti alle prestazioni sportive dei calciatori (c.d. “operazioni incrociate”) che hanno complessivamente comportato l’iscrizione di plusvalenze per Euro 103 milioni nel bilancio al 30 giugno 2020, e di Euro 29 milioni nel bilancio al 30 giugno 2021.
Le “operazioni incrociate” degli esercizi chiusi al 30 giugno 2020 e al 30 giugno 2021 e ulteriori operazioni effettuate dall’Emittente nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2019, che hanno determinato plusvalenze pari a Euro 52 milioni, risultano altresì oggetto di contestazione nell’Avviso emanato dalla Procura della Repubblica di Torino nell’ambito del Procedimento Penale.
Le operazioni di acquisto effettuate a fronte delle cessioni hanno a loro volta determinato degli effetti rilevanti sulla voce “Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, netti” e sui successivi ammortamenti di tali diritti.
Anche con riferimento alle “operazioni incrociate” effettuate nei precedenti esercizi si è reso necessario effettuare, con il coinvolgimento di nostri specialisti ed esperti, analisi e approfondimenti articolati, alla luce dei particolari profili di complessità e delle difficoltà interpretative che caratterizzano tale tematica.
In considerazione di quanto sopra esposto, oltre che della potenziale rilevanza degli effetti sul bilancio d’esercizio al 30 giugno 2022 e sui dati dei precedenti esercizi presentati ai fini comparativi delle predette “operazioni incrociate”, abbiamo considerato tale tematica quale un aspetto chiave della revisione del bilancio d’esercizio.
(…)
Procedure di revisione svolte
Nell’ambito delle nostre verifiche abbiamo, tra l’altro, svolto le seguenti procedure:
- esame della documentazione a noi resa disponibile relativa al Procedimento Consob;
- esame della documentazione a noi resa disponibile relativa al Procedimento Penale, anche con il supporto di nostri esperti in ambito forensic;
- incontri e discussioni con la Direzione, con i consulenti della Società, con il Collegio Sindacale e con il Comitato Controllo e Rischi sugli elementi rilevanti;
- lettura critica dei verbali degli organi sociali;
- esame critico in merito al trattamento contabile delle operazioni in oggetto e dei pareri predisposti dai consulenti tecnico-contabili dell’Emittente, anche avvalendoci del supporto di nostri specialisti in materia di applicazione e interpretazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- esame delle “operazioni incrociate” relative agli esercizi al 30 giugno 2021, al 30 giugno 2020 e al 30 giugno 2019 mediante analisi dei relativi contratti, della documentazione relativa agli adempimenti federali e della documentazione acquisita con riferimento all’attività ispettiva di Consob;
- acquisizione di elementi informativi sui valori delle operazioni, anche per il tramite dell’analisi di fonti esterne e del riesame delle analisi svolte dai consulenti tecnico-contabili dell’Emittente;
- analisi della competenza delle plusvalenze su operazioni realizzate a fine giugno 2020, anche al fine di valutarne gli effetti sui periodi contabili posti a confronto nel bilancio al 30 giugno 2022, mediante analisi dei relativi contratti e della documentazione acquisita con riferimento al Procedimento Consob;
- esame critico dei pareri legali predisposti dai consulenti della Società, anche con il supporto di un esperto esterno da noi incaricato e svolgimento di autonomi approfondimenti legali anche mediante l’ottenimento e l’esame di pareri legali del suddetto nostro esperto;
- analisi dell’informativa fornita nella relazione sulla gestione e nelle note illustrative e della conformità di quest’ultima e dei criteri di rilevazione e valutazione ai principi contabili applicabili“.
Da sabato 11 marzo, ore 21,30, una bella chiacchierata sulle motivazioni della Sentenza e altre problematiche del mondo del calcio e dei bilanci.
da oggi puoi approfondire con 2 libri:
LE BASI: COME LEGGERE IL BILANCIO DELL’IMPRESA. Un approccio semplice ma rigoroso.
L’ANALISI DI BILANCIO: COME VALUTARE LA PEFORMANCE DELL’IMPRESA. Un approccio semplice ma rigoroso.