Errore “da penna blu” nelle motivazioni della Sentenza sportiva Juventus?

VERSIONE ESTESA DELL’ARTICOLO PUBBLICATO SUL CORRIERE DELLA SERA, ED. TORINO, IL 10 FEBBRAIO 2023

Un errore nella Sentenza? A forza di leggere e rileggere il documento che, come ho già osservato, è piuttosto complesso, mi sono imbattuto in un paio di frasi che trovo sorprendenti (eufemismo).

Affermazione riportata nella Sentenza

La Sentenza sportiva (Decisione/0063/CFA-2022-2023, CORTE FEDERALE D’APPELLO SEZIONI UNITE) riguarda unicamente il filone delle “plusvalenze incrociate”. Nelle motivazioni della Sentenza (pag. 31 del pdf, il documento non riporta la numerazione delle pagine) si afferma quanto segue (neretti e sottolineature aggiunte):

Esattamente come rappresentato dalla Procura federale nel proprio deferimento e come anche e soprattutto rappresentato da Consob nella propria delibera 22482/2022 ove è chiarito, senza mezzi termini, che il comportamento della FC Juventus S.p.A. comporta la “violazione del principio dell’attendibilità della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico e dei flussi finanziari dell’entità previsto dallo IAS 1” .

I bilanci della FC Juventus S.p.A. (cui Consob si riferisce) semplicemente non sono attendibili“.

Si può notare come siano state utilizzate alcune espressioni rafforzativecome anche e soprattutto“, “senza mezzi termini” e “semplicemente“.

Affermazione della Consob

Peccato che la Consob, quando ha affermato nella citata Delibera quanto sopra riportato, non si riferisse alle sole plusvalenze (tema oggetto della Sentenza sportiva). Nella citata Delibera Consob è in effetti rinvenibile l’espressione “violazione del principio dell’attendibilità della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico e dei flussi finanziari dell’entità previsto dallo IAS 1” (per la precisione è riportata due volte, in quanto riferita a due diversi bilanci).

La Consob, però, nell’affermare la violazione dello IAS 1, non si riferisce unicamente alle plusvalenze oggetto della Sentenza sportiva, ma alle seguenti poste:

  1. “Diritti alle prestazioni sportive dei calciatori”;
  2. “Proventi da gestione diritti calciatori”;
  3. “Ammortamenti e svalutazione diritti calciatori”;
  4. “Personale Tesserato”;
  5. “Altre passività correnti e non correnti”.

La Consob ha cioè contestato più voci del bilancio e si noti bene, anche le note “manovre stipendi”, non oggetto della Sentenza sportiva.

L’espressione utilizzata dalla Consob è la seguente:

Le criticità sopra riscontrate sembrano attestare, inoltre, la violazione del principio dell’attendibilità della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico e dei flussi finanziari dell’entità previsto dallo IAS 1″ (pag. 2 di 36).

Si noti, se ancora ce ne fosse bisogno, l’utilizzo del termine plurale “le criticità” e si noti il termine (che invece di essere rafforzativo è prudenziale “sembrano”). La valutazione dei bilanci da parte della Consob, terminologia a parte, non voglio essere frainteso, è severa, ma qui mi sto occupando di cosa è stato erroneamente scritto delle motivazioni della Sentenza.

La frase aggiunta, nelle motivazioni della Sentenza (sottolineature e neretti aggiunti): “I bilanci della FC Juventus S.p.A. (cui Consob si riferisce) semplicemente non sono attendibili” è un ulteriore rafforzativo che, a mio parere, sarebbe stato da evitare, considerato che la Consob, per riprendere le terminologie utilizzate nelle motivazioni della Sentenza, “semplicemente” non ha mai detto che i bilanci non fossero attendibili a causa delle plusvalenze.

Sempre per non essere frainteso, la Consob ritiene che siano state contabilizzate erroneamente, in violazione del par. 45 dello IAS 38, quantomeno 10 operazioni incrociate poste in essere negli esercizi 2019/20 e 2020/21.

Nelle motivazioni della Sentenza, pertanto, si attribuisce alla Consob una valutazione come se riguardasse, solamente, il tema delle plusvalenze.

In sostanza, le motivazioni della Sentenza attribuiscono alla Consob un’affermazione che, in quei termini, la Consob non ha mai fatto.

Aver usato il solo caso delle plusvalenze per dichiarare che il bilancio è artefatto, è voler cogliere una parte (solo caso delle plusvalenze) per il tutto (intero bilancio): una sineddoche giuridica che crea storture evidenti.

Nel prossimo articolo analizzerò il parere sulle “plusvalenze incrociate” espresso dal Revisore della Juventus.

Per un’analisi completa delle motivazioni indicate nella Sentenza sportiva di condanna della Juventus rinvio al mio precedente articolo: MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA PLUSVALENZE JUVENTUS: RIFLESSIONI (CRITICHE)

La spiegazione, in breve del primo commento della Sentenza sportiva e poi il racconto di questo articolo su Juventibus.

4 commenti su “Errore “da penna blu” nelle motivazioni della Sentenza sportiva Juventus?”

  1. Buona serata Professor Bava, sono un commercialista napoletano e tifoso della Juve ( si esistiamo) , le pongo un quesito. Lo IAS 38 si riferisce alle attività immateriali e il punto 45 all’ipotesi di permuta/scambio di queste con altre. Le attività immateriali in questione suppongo siano ad esempio Marchi, Brevetti etc che però non sono attività soggette ad una attività di compravendita. In linea di massima per la maggior parte delle società l’eventuale compravendita di tali immobilizzazioni immateriali non costituiscono core business.
    Nel caso delle società di calcio i giocatori o meglio il diritto alle prestazioni di questi, seppur collocate nelle attività immateriali e ammortizzati negli anni, sono anche “beni merce” soggetti a compravendite ricorrenti. Non crede che da parte di CONSOB trattarli alla stregua di Marchi e Brevetti sia una scelta limitativa?
    Cordiali Saluti
    Massimiliano Mignone

    Rispondi
    • Il suo quesito è interessante, è chiaro che già qualificare il diritto alle prestazioni dei calciatori come una attività immateriale è già una forzatura, c’è quindi quantomeno spazio per dibattere sull’opportunità di applicare il punto 45 dello IAS 38. Ancora più rilevante, secondo me, è che si tratta di una policy contabile che sembra non essere mai stata applicata in Italia. Se poi si definisse che l’operazione incrociata deve essere rappresentata come permuta, ritengo che tale regola dovrebbe essere applicato a tutte le squadre di serie A, perché anche gli OIC, seppur nel 16, prevedono sostanzialmente la stessa cosa.

      Rispondi

Lascia un commento